Bonus facciata 90 %. Alla scoperta degli incentivi per le ristrutturazioni
Cos’è il Bonus facciata 90? Come funziona la detrazione? Quali lavori rientrano e quali no?
C’è sicuramente molta confusione riguardo i vari incentivi messi a disposizione dallo Stato nell’ambito delle ristrutturazioni.
Proviamo a chiarire i dubbi.
Di cosa si tratta?
Il Bonus facciata è una detrazione fiscale entrata in vigore nel 2020, essa si va ad aggiungere a quelle già esistenti (ecobonus, detrazioni ristrutturazioni, sismabonus, bonus mobili) e con la legge di bilancio 2021 viene prorogato il Bonus facciata 90% fino al 31 Dicembre 2021.
Potranno beneficiare dell’agevolazione non solo il proprietario dell’immobile, ma anche l’affittuario o il comodatario dello stesso, previa acquisizione del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del locatore.
Ne sono esclusi i contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva (come i titolari di partita IVA in regime forfettario).

Quando si può applicare il Bonus Facciata 90?
Come previsto dalla Legge di bilancio, il Bonus facciata 90 % si applica a spese documentate (quindi tracciabili) sostenute negli anni 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
Per il Bonus facciata a differenza delle altre agevolazioni non ci sono limiti di spesa e quindi nemmeno di detrazione massima.
Quali edifici possono usufruire del Bonus facciata 90 %?
Bisogna però aver chiaro quali edifici potranno usufruire del Bonus Facciata 90 % , perché se è vero che rientrano tutti gli edifici privati indipendentemente dalla categoria catastale, bisogna fare attenzione alla zona in cui si trova l’edificio.
Infatti la Legge di bilancio prevede che gli edifici siano ubicati nelle zone omogenee A e B (D.M. 1444/68).
Per chiarire ogni dubbio andiamo a vedere cosa si intende per zona A e zona B
Zona A: rientrano in questa zona gli agglomerati urbani di carattere storico, artistico o di particolare pregio.
Zona B: il Decreto la definisce una zona di completamento, parzialmente o totalmente edificata, diversa dalla zona A.
Se il Comune in cui sorge l’edificio prevede una classificazione diversa rispetto a quanto definito nel D.M. sopra citato si fa riferimento a zone a queste assimilabili in base alla Normativa in vigore a livello regionale o comunale.

Quali sono i lavori ammessi e quali sono esclusi?
Relativamente agli interventi ammessi alla detrazione del Bonus facciata 90 % il testo stabilisce che possono godere della detrazione le facciate opache vale a dire l’involucro esterno dell’edificio, i balconi, gli ornamenti e i fregi che siano visibili dal suolo pubblico, quindi rimangono esclusi gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio se non visibili dalla strada o dal suolo pubblico, sono altresì escluse le spese sostenute per la sostituzione degli infissi, delle vetrate , dei portoni e dei cancelli.
Nel dettaglio la detrazione del bonus facciata 90 % spetta per i seguenti interventi:
- Pulitura o tinteggiatura esterna.
- Sui balconi per interventi di consolidamento, ripristino, pulitura o rinnovo degli elementi.
- Sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
- Lavori riconducibili al decoro urbano, nei quali rientrano il rinnovo di pluviali, grondaie nonché parapetti.
Inoltre è possibile portare in detrazione l’acquisto dei materiali, la progettazione e tutte le prestazioni professionali connesse (sopralluoghi, rilievi, perizie, ponteggi, smaltimento dei materiali o ancora i diritti pagati per la richiesta dei titoli edilizi).
Enzo Razzano
